36% e 55%, da oggi scatta la ritenuta al 10%

asvsdvEntra in vigore da oggi, la ritenuta del 10% da parte di banche e poste a titolo di acconto dell’imposta sul reddito per tutti i bonifici relativi a opere e servizi per i quali spetta la detrazione fiscale. Si tratta, certamente, di una delle misure di contrasto all’evasione piu’ significative inserite nella manovra Finanziaria 2011-2012 all’articolo 25.
Le nuove regole per l’applicazione di questa ritenuta d’acconto del 10% sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per il pagamento delle spese relative agli interventi di recupero edilizio (per le quali e’ possibile la detrazione del 36% dall’Irpef) oppure relative agli interventi di risparmio energetico (per le quali e’ possibile la detrazione del 55% dall’Irpef), sono state dettate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (protocollo n. 94288/2010) datato 30 giugno 2010.
Anche se va detto questa novita’ interessera’ soprattutto chi usufruisce del bonus del 36%, dal momento che – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – la detrazione del 55% terminera’ alla fine di quest’anno.
In particolare, la disposizione prevede che le imprese di costruzione che ricevono dai proprietari di casa il pagamento via bonifico per i lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia beneficiari degli incentivi del 36% e del 55%, si vedranno applicare dalle banca o da Poste Italiane una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte.
Una misura che servira’ a monitorare questo settore, dal momento che continuano ad essere troppi i contribuenti che eseguono dei lavori, oggetto della detrazione fiscale, omettendo poi di inserire nella dichiarazione dei redditi i relativi importi da pagare. In base alle verifiche effettuate dal fisco, infatti, e’ emerso che se da un lato il cliente esercita il diritto al bonus, dall’altro il fornitore non emette fattura o, se la emette, poi fa finta di scordarsene in sede di dichiarazione dei redditi.
Va comunque detto che per i contribuenti che sono committenti delle opere e che godono della detrazioni fiscali non cambia nulla: si continuera’ infatti a pagare tramite bonifico bancario o
postale (contenente il codice fiscale dell’autore del pagamento, la partita Iva dell’impresa e la causale del versamento e cioe’ il riferimento alla legge 449/1997 per il 36% e alla legge 296/2006 per il 55%) la stessa somma per le opere che godono delle detrazioni fiscali.
Allora andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha individuato le tipologie di pagamento su cui applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari.
Nello specifico, le banche e le Poste Italiane, al momento dell’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle detrazioni, dovranno operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto d’imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa.
Banche e Poste Italiane avranno poi l’obbligo di effettuare il versamento con F24, utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010), e rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d’acconto operate e delle somme erogate.
Infine, dovranno indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate.

FONTE COMUNICATO STAMPA